Negli ultimi anni in Italia si è fatto un gran parlare di Unioni Civili, un argomento che come pochi altri sa suscitare il sorgere di discordie e campanilismi, non mancando di sollevare la questione sulle proposte per una legge che, se approvata, andrebbe ad affiancare al matrimonio laico degli istituti atti a legittimare i diritti civili delle coppie omosessuali e di quelle eterosessuali di fatto.

Infatti proprio in questi giorni avviene il passaggio in aula del disegno di legge Cirinnà bis, altresì denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, con cui si vorrebbe dare finalmente una regolazione a livello normativo della situazione di quelle che oggi sono coppie di fatto, e che, non rientrando nell’alveo giuridico, non godono di tutta una serie di diritti che in molti Paesi occidentali sono stati già concessi.

In Italia manca proprio l’istituto dell’Unione civile, che viene a configurarsi come un atto che, seppur diverso dal matrimonio, ne comporta alcuni aspetti, quali il riconoscimento giuridico di diritti e doveri della coppia che ne usufruisce; e proprio in comparazione al matrimonio si sviluppa il dibattito su questo tipo di unione, che ha la funzione di far riconoscere come valida di fronte alla Legge anche la coppia composta da persone dello stesso sesso.

Occorre tenere a mente che ad oggi la situazione giuridica vigente nell’ordinamento italiano prevede e disciplina il matrimonio solo fra persone che godano di celibato e di sesso opposto, lasciando una chiara lacuna per quanto riguarda lo status delle coppie sia eterosessuali, sia omosessuali, che convivono stabilmente.

Il disegno di legge, così come modificato dopo gli interventi di modifica e revisione da parte di esperti costituzionalisti, prevede una normativa che ruota intorno a due Capi: nella prima parte si prendono in considerazione le unioni civili fra persone dello stesso sesso, mentre nella seconda si disciplinano le famiglie di fatto.

Nel segmento riguardante le unioni civili omosessuali viene proposta per la prima volta la creazione di un istituto di diritto pubblico che funga da alternativa al rito del matrimonio, in quanto avrebbe valore solo a livello civile, e che seguendo la dicitura dell’articolo 2 della Costituzione, le tutelerebbe riconoscendole come “specifiche formazioni sociali”.

Dalla lettura del testo si evince comunque la somiglianza dell’unione col matrimonio civile: per ottenere la validità dell’unione civile, si avrà bisogno di una dichiarazione alla presenza di un Ufficiale di Stato Civile e di due testimoni; si potrà scegliere il tipo di regime patrimoniale prediletto; si avrà la facoltà di assumere un cognome comune.

Dalla stipula dell’atto discendono gli stessi diritti e gli stessi doveri derivanti dal matrimonio laico per ambo le parti, in particolare la fedeltà, l’assistenza morale e materiale e la coabitazione, ed il diritto alla pensione di reversibilità.

Cause di nullità dell’unione civile saranno, oltre all’essere imparentato con la persona con cui si vuole stabilire l’unione, la mancanza dei requisiti di celibato e sanità mentale; per lo scioglimento dell’unione si dovrà praticare il divorzio.

Particolare controversia ha suscitato la parte concernente la previsione dell’estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner, la “Stepchild adoption”, secondo l’articolo 5 del disegno di legge: esso prevede che, a seguito dell’unione civile, ci sia la possibilità di adottare i figli del partner, ma non di ricorrere all’adozione di bambini con genitori biologici altri dai membri della coppia; quindi questo articolo non tenta di aprire la strada alle adozioni da parte di coppie dello stesso sesso, bensì mira alla tutela del minore nel caso di impedimento per morte o malattia da parte dei genitori naturali, affidandolo alle cure di un individuo che faccia parte della sua famiglia allargata.

Nella seconda parte del disegno di legge è trattato l’argomento della convivenza di fatto, allargando il discorso per comprendere anche le coppie eterosessuali; essa viene riconosciuta alle coppie di maggiorenni le quali, pur vivendo insieme su base stabile, non abbiano optato né per il matrimonio né per l’unione civile.

Sarà possibile pervenire alla stipula di un “Contratto di convivenza”, che produca effetti per dirimere le questioni in ambito patrimoniale, il quale potrà comunque essere recesso da uno o da entrambi i partners nell’eventualità della fine della convivenza stessa, oppure decadrà se essi si avvarranno degli istituti del matrimonio o dell’unione civile.

In caso di malattia, di carcere o di morte, vengono riconosciute ai conviventi gli stessi diritti di cui godono le persone coniugate; in particolare, nell’evenienza della dipartita di uno dei due, il convivente superstite ha diritto a continuare a vivere nella casa che condivideva col defunto, o di succedergli nel caso egli fosse intestatario del contratto di affitto.

Dalla veloce disamina delle legge in esame in Parlamento si evince che si siano cercate di rispettare quanto più possibile la sensibilità religiosa, in particolare cattolica, che è molto presente nella nostra Nazione, marcando la laicità delle proposte; pur rimandando agli istituti già presenti nel nostro ordinamento, la legge esprime l’intenzione non di snaturarli o svalutarli, bensì si pone l’intento di estendere la tutela giuridica a situazioni di fatto già presenti e radicate nella nostra società, per fornire una più completa ed esaustiva panoramica normativa di supporto al sistema giudiziario.

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