INpressMAGAZINE Claudio Palazzi

Il possesso delle armi da fuoco negli USA

Washington, 16 settembre 2013; nel quartier generale della Naval Sea Systems Command, – un vecchio cantiere navale della Marina militare, nella zona sud-orientale di  Washington- un uomo spara dall’alto di un palazzo; il bilancio è di 12 vittime.

A distanza di poco meno di una settimana, Chicago continua a confermarsi come una delle città più pericolose degli USA; nella notte tra il 19 e il 20 settembre, infatti, è stata teatro di una sparatoria che ha causato 12 feriti. Quello stesso giorno l’FBI aveva pubblicato delle statistiche secondo le quali Chicago nel 2012 è diventata la città con più omicidi d’America.

Una scia di violenze, questa, che però non resta estranea agli altri Stati degli USA; l’estrema facilità con cui si può entrare in possesso di un’arma da fuoco, indubbiamente alza le probabilità che possano accadere tali disgrazie. Infatti, in buona parte degli stati americani chiunque abbia più di 21 anni può acquistare una pistola, mentre i maggiori di 18 anni possono acquistare un fucile o un fucile a canna liscia. Il compratore deve presentare un documento d’identità al momento dell’acquisto e, nel caso debba comprare più armi nell’arco di cinque giorni, il negoziante deve notificarlo al  Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Chi non ha la fedina penale pulita va incontro a delle difficoltà per l’acquisto legale di un’arma (clausola stabilita nel 1968, grazie al Gun Control Act), ma in linea generale è particolarmente facile riuscire ad entrarne in possesso. Tra l’altro, è proprio il Secondo emendamento della Costituzione USA a stabilire che ”  Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto.”

Alla luce della recente strage di Washington, il presidente Barack Obama ha lanciato un nuovo appello per la modifica della legge USA sulla detenzione delle armi da fuoco, riconoscendo tuttavia che sarà difficile ottenere un cambiamento della legge al Congresso.

I Consigli Economici e sociali e i limiti della loro influenza

Il primo Consiglio Economico della storia apparve nella Costituzione di Weimar del 1919. Esso era un organo consultivo e rappresentava il popolo suddiviso tra le varie categorie produttive (operai e imprenditori). Lo scopo di tale istituto era quello di realizzare la “democrazia sociale”, tramite l’applicazione della sua funzione consultiva e del potere di iniziativa legislativa. Purtroppo, le sue effettive capacità erano nettamente inferiori a quelle costituzionalmente previste, ed il CE non ebbe mai quel ruolo così incisivo che ci si sarebbe aspettati.

Successivamente, un Consiglio Economico fu istituito nella Francia della IV Repubblica (1946). Tale organo in questo caso serviva a rappresentare non solo le categorie professionali, ma anche quelle di interesse. Differentemente dal Consiglio Economico di Weimar, quello francese aveva più funzioni (poteva partecipare ai lavori legislativi parlamentari, i suoi pareri erano obbligatori per le questioni economiche e sociali e, su richiesta, poteva arbitrare le controversie in tali ambiti), perciò poteva avere un’effettiva influenza sull’indirizzo politico dello Stato. La Costituzione del ’58 (che segna l’avvio della V Repubblica) abolirà tale organo.

In compenso, nel 1957 sia in Italia che in Europa (con il Trattato di Roma furono istituiti dei comitati consultivi in materia economica e sociale.

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è previsto dall’art. 99 della Costituzione italiana. Differentemente dal Consiglio Economico francese del 1946, quello italiano ha limitate funzioni consultive e di iniziativa legislativa.

Il Comitato Economico e Sociale europeo, ricreato sullo stampo dell’analogo istituto weimeriano, ha unicamente funzioni consultive e di iniziativa; ma, acquistando sempre più importanza la rappresentanza delle varie categorie sociali dell’UE, si vocifera su un suo futuro ampliamento di competenze.

Dittature e spersonalizzazione

Il punto cardine che permette ad un regime di svilupparsi non è solo la paura;anche il consenso ha la sua buona parte. Un consenso che sia dato consapevolmente o,ancor peggio,incoscientemente. Secondo la storica Hannah Arendt,l’individuo ad hoc per un qualunque tipo di regime è l’uomo massificato,completamente calato nella realtà circostante,incapace di concepire un pensiero individuale.

Nella “Banalità del male”(1963), la Arendt descrive il processo subito da Eichmann(gerarca nazista catturato nel 1960) a Gerusalemme. A detta dell’autrice, Eichmann non era né un uomo “cattivo” nel senso proprio del termine,né tantomeno un fanatico della “soluzione finale”;bensì era un individuo medio che agiva così semplicemente perchè tali erano le mansioni che doveva svolgere.

La figura dell’uomo spersonalizzato è inquietante,soprattutto se analizzata alla luce di ciò che è potuto succedere nel corso della storia.

Una dittatura può svilupparsi anche in modo non strettamente politico. Oramai, le varie questioni non sorgono più in un campo “politico”,inteso nell’accezione tipica novecentesca (contrasto tra ideali politici differenti), bensì esse si sviluppano in una dimensione economica. Ed è stata proprio questa crescente importanza dell’economia a permettere il prolificare della società dei consumi e a riproporre così l’inquietante individuo massificato. L’uomo spersonalizzato d’oggi segue l’idea di un consumismo ossessivo per ottenere benessere;più oggetti si comprano e più se ne desiderano,fino a creare un circolo vizioso dal quale è difficile uscire.

La giustizia costituzionale e la tutela dei diritti del cittadino (Recurso de amparo e Verfassungsbeschwerde)

Il controllo di legittimità costituzionale si occupa di riscontrare la coerenza tra la Costituzione e le norme. A seconda degli ordinamenti dei vari Paesi, si può trovare un controllo diffuso o accentrato,preventivo o successivo alla pubblicazione della legge. Il sistema di controllo diffuso viene effettuato soprattutto negli ordinamenti di common law (U.S.A, Canada, Gran Bretagna, Australia…),e comporta la possibilità per qualunque giudice di verificare l’incostituzionalità di una norma ed,in caso,disapplicarla. Per quel che riguarda il controllo accentrato,esso è effettuato soprattutto negli ordinamenti di civil law,e sottrae la possibilità di constatare la costituzionalità delle norme e degli atti aventi forza di legge ai giudici,ed accentra tale potere in un organo specifico.Il controllo effettuato può essere preventivo (quindi eseguito prima che la norma sia entrata in vigore) o successivo. In alcuni Stati che effettuano il controllo accentrato,la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale è aperta -seppur entro certi limiti- a tutti i cittadini. E’ questo il caso della Spagna,della Germania e dell’Austria,rispettivamente con il recurso de amparo e il Verfassungsbeschwerde.

Il recurso de amparo è una procedura che permette al cittadino di impugnare davanti al Tribunal Constitucional degli atti amministrativi e giurisdizionali che abbiano leso i suoi diritti costituzionalmente garantiti. Per evitare un abuso di tale istituto,nel 2007 è stata effettuata una riforma dell’amparo. Tale riforma obbliga i ricorrenti a dimostrare l’effettivo rilievo costituzionale che assume il ricorso.

Il Verfassungsbeschwerde -tipico della tradizione austriaca e tedesca- è simile al sopracitato amparo;infatti,anche questo procedimento può avere ad oggetto atti amministrativi,giurisdizionali e legislativi che abbiano leso la volontà del cittadino,ma è possibile ricorrervi solo quando si siano esauriti tutti i rimedi disponibili.