Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a votare in un referendum costituzionale confermativo, senza quorum, su una riforma già approvata dal Parlamento. La legge costituzionale in questione è la n. 253, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, nota come “Riforma Nordio”. Si tratta di confermare o respingere un testo che riscrive sette articoli della nostra Carta fondamentale, il cuore dell’assetto della magistratura italiana.

Fondamentale avere gli strumenti di un voto consapevole. Perché questa è una scelta sull’architettura dei poteri dello Stato, che riguarda ogni cittadino che un giorno potrebbe trovarsi davanti a un tribunale, o che semplicemente vuole vivere in una democrazia che funzioni. La scelta del voto deve essere misurata su come vogliamo che sia l’impianto giuridico indicato dalla Costituzione. La scelta è quindi tecnica e apolitica. Quindi implica: consapevolezza.

Le radici: Montesquieu e l’equilibrio dei poteri

Per capire perché questa riforma conta, bisogna tornare indietro di quasi tre secoli. Nel 1748, il filosofo francese Montesquieu pubblica “Lo spirito delle leggi”, dove articola con precisione quasi ingegneristica un principio liberale che avrebbe cambiato la storia delle istituzioni: il potere va diviso. Potere legislativo, esecutivo, giudiziario devono restare separati e reciprocamente controllati, perché, scrive, «Chiunque detenga potere tende ad abusarne se non trova limiti. Perché questo non avvenga, occorre che il potere arresti il potere.», Montesquieu, Lo spirito delle leggi.

Prima di lui, John Locke aveva già distinto il potere legislativo da quello esecutivo nei “Trattati sul governo civile” (1689), gettando le fondamenta teoriche dello Stato liberale. Ma è Montesquieu a tradurre questa intuizione in un sistema completo, ispirato alle istituzioni britanniche del suo tempo, monarchia parlamentare, giudici indipendenti, Camera dei Lords e Camera dei Comuni, e destinato a diventare la matrice delle democrazie occidentali moderne.

La prima grande applicazione consapevole e sistematica di questo principio è nella Costituzione degli Stati Uniti del 1787: tre poteri, Congresso, Presidente, Corte Suprema, che si controllano a vicenda attraverso un sistema di checks and balances, di freni e contrappesi. Da allora, tutte le democrazie liberali sono state costruite su questa intuizione: la democrazia non si esaurisce nel voto. Richiede istituzioni che nessun singolo potere possa dominare.

Come funziona oggi la magistratura italiana

La Costituzione italiana del 1948 raccoglie questa eredità e la traduce in un sistema originale. L’articolo 104 stabilisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Giudici e pubblici ministeri condividono lo stesso statuto professionale e, almeno formalmente, la stessa carriera: sono entrambi magistrati, con la possibilità, oggi limitata dalla riforma Cartabia a una sola volta nei primi dieci anni, di passare dall’una all’altra funzione.

L’organo centrale dell’autogoverno è il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM: decide concorsi, assunzioni, trasferimenti, promozioni, valutazioni di professionalità, nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari, e gestisce i procedimenti disciplinari attraverso una sezione speciale interna. È composto da membri togati, magistrati eletti dai loro colleghi e da membri laici, eletti dal Parlamento tra professori di diritto e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Lo presiede il Presidente della Repubblica.

La logica di questa architettura è chiara: garantire l’indipendenza del potere giudiziario sia dall’esecutivo sia dal legislativo, affidando i magistrati al governo di se stessi attraverso un organo misto. Un equilibrio delicato, che funziona bene quando le istituzioni sono all’altezza del compito.

La notte dell’hotel Champagne: il caso Palamara

Per capire da dove viene la spinta a questa riforma, bisogna ricordare una data: la notte tra l’8 e il 9 maggio 2019. In una saletta dell’hotel Champagne di Roma, Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e membro togato del CSM, si incontra con due parlamentari del Partito Democratico, Luca Lotti e Cosimo Ferri e con cinque consiglieri del CSM. I temi trattati, forse con un piglio un po’ troppo “spensierato”, riguardano tra le altre cose: concordare la nomina del futuro procuratore capo di Roma.

La conversazione è intercettata da un trojan installato sul telefono di Palamara, che in quel momento è sotto indagine a Perugia per corruzione. Quello che emerge è un sistema. Nomine, promozioni, carriere decise sulla base di equilibri tra correnti interne alla magistratura, strutture informali che funzionano come partiti, con le loro alleanze, i loro candidati, le loro trattative. Come si legge a riguardo: “tre magistrati su quattro non appartengono ad alcuna corrente, eppure le correnti controllano la rappresentanza interna della categoria”.

Lo scandalo provoca un terremoto: cinque consiglieri del CSM si dimettono, il presidente dell’ANM si dimette, persino il Procuratore generale della Corte di Cassazione va in pensione anticipatamente. Palamara viene radiato dall’ordine giudiziario. Ma la cicatrice rimane. Il CSM stesso ha recentemente deciso di citare Palamara in giudizio civile per il danno d’immagine inferto all’istituzione, un danno che, secondo l’ufficio studi dell’organo, “continua ancora oggi a indebolire gravemente il prestigio del CSM e dell’intera magistratura”.

È su questo sfondo che nasce la riforma. Il Governo Meloni la inserisce nel programma elettorale già nel 2022 e la porta a compimento nell’ottobre 2025. Tenetelo presente mentre valutiamo le ragioni del Sì e del No.

Cosa cambia: i sette articoli della costituzione

La riforma interviene su sette articoli della Costituzione. La riforma Nordio prevede le seguenti modiche.

Art. 87, Il Presidente della Repubblica presiede ora due CSM distinti, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Viene formalmente sancita al vertice la duplicazione dell’organo di autogoverno.

Art. 102, Separazione delle carriere entra in Costituzione. Il primo comma viene integrato per stabilire che le norme sull’ordinamento giudiziario “disciplinano le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Non sarà più una scelta legislativa ordinaria: diventa un principio costituzionale. Chi vuole fare il giudice non potrà diventare pubblico ministero e viceversa. La scelta è irrevocabile dall’inizio della carriera. Attualmente la cariera di magistrato è unica e il passaggio tra giudice e PM è regolato da legge Ordinaria (Cartabbia) e può avvenire una volta nei primi 10 anni di carriera e richiedendo un cambio di regione.

Art. 104, L’autogoverno si divide. Al posto dell’attuale CSM unico subentrano due Consigli distinti: il CSM della magistratura giudicante e il CSM della magistratura requirente. Entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Ciascuno composto per due terzi da magistrati e per un terzo da laici. La novità radicale oltre la separazione del CSM: i componenti non sono più eletti dai colleghi, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento.

Art. 105, Competenze ridefinite. I due nuovi CSM mantengono le competenze sulle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimento di funzioni. Ma perdono la funzione disciplinare, che viene sottratta e affidata a un nuovo apposito organo l’ACD.

Art. 106, Accesso alla magistratura. Alcune modifiche al sistema di concorsi e reclutamento per i due ruoli ora separati.

Art. 107, Carriere e inamovibilità. Viene rafforzata la distinzione tra funzione giudicante e requirente, rendendo definitiva la separazione già dall’inizio del percorso professionale.

Art. 110, Nasce l’Alta Corte Disciplinare. È la novità forse più strutturale. Un organo costituzionale autonomo, composto da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi compilato dal Parlamento, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti sorteggiati tra chi ha vent’anni di carriera ed esperienza in Cassazione. I togati sono maggioranza. Il presidente è eletto tra i laici. Le sue decisioni non saranno più impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: si potrà ricorrere solo alla Corte stessa.

Le ragioni del NO

Le critiche alla riforma portano argomenti che meritano di essere ascoltati senza pregiudizi.

Primo: il metodo. La legge è stata approvata senza raggiungere la maggioranza dei due terzi (243 voti su 400 alla Camera, 112 su 200 al Senato), il che ha reso doveroso, il referendum. Ma molti costituzionalisti lamentano una corsa troppo veloce, senza un ampio confronto parlamentare sulle soluzioni proposte. Una riforma costituzionale di questa portata, si argomenta, richiederebbe più tempo e più dialogo tra le forze politiche e la società civile.

Secondo: il sorteggio. Paradossalmente, inserire nella Costituzione il meccanismo del sorteggio per gli organi di autogoverno è visto dai critici come un potenziamento del ruolo del Parlamento e quindi della politica, nella composizione degli organi giudiziari. Sarà il Parlamento a compilare gli elenchi dai quali si sorteggia. Chi controlla l’elenco controlla, almeno in parte, il risultato. Come ha osservato il costituzionalista Enrico Grosso, la riforma “comporterà un rischio maggiore di una magistratura meno indipendente, perché in realtà è diretta più alla separazione dei CSM che a quella delle carriere”.

Terzo: il rinvio massiccio alle leggi ordinarie. Molti dettagli fondamentali, criteri di selezione degli elenchi parlamentari, funzionamento concreto dell’Alta Corte, procedure dei nuovi CSM, vengono demandati a future leggi ordinarie, modificabili da qualsiasi maggioranza senza bisogno di un’altra riforma costituzionale. La Costituzione fissa il telaio, ma le maglie del tessuto le tesse chi governa di volta in volta. Questo aumenta l’incertezza e affida a maggioranze contingenti un potere molto rilevante sulla giustizia.

Quarto: il rischio per l’indipendenza del pubblico ministero. Se il PM viene formalmente e culturalmente separato dai giudici, chi garantisce che non si avvicini strutturalmente all’esecutivo e alle forze di polizia? La separazione delle carriere, senza garanzie adeguate, potrebbe produrre l’effetto opposto a quello desiderato: un PM più integrato nel sistema dell’accusa e meno capace di cercare, come gli impone già l’art. 358 del codice di procedura penale, anche prove a favore dell’indagato.

Quinto: la riforma non risolve i problemi concreti della giustizia italiana. La durata dei processi, la carenza di organico, gli arretrati, gli investimenti tecnologici insufficienti: nessuno di questi problemi viene toccato. Al contrario, la creazione di tre nuovi organi costituzionali (due CSM e un’Alta Corte) è stimata da alcuni osservatori in un costo superiore ai 100 milioni di euro annui.

Sia la maggioranza sia una parte dell’opposizione (Movimento 5 Stelle, PD, AVS) sostengono il No. Azione sostiene il Sì. Italia Viva ha lasciato libertà di voto. Il referendum non è, quindi, un semplice spartiacque destra-sinistra.

Le ragioni del SI

Le critiche all’attuale impianto giudiziario sono altrettanto serie e meritano la stessa attenzione. Primo: la separazione delle carriere è la norma nelle principali democrazie liberali di sistema accusatorio, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti. L’idea che chi accusa e chi giudica debbano percorsi formativi e professionali distinti è una scelta di architettura istituzionale consolidata. Un giudice che ha fatto il pubblico ministero per anni porta con sé una cultura professionale orientata all’accusa. Separarle formalmente, si argomenta, può rafforzare l’imparzialità effettiva del giudice.

Secondo: il sorteggio per i componenti dei CSM è presentato come un antidoto al correntismo. Se le nomine per elezione hanno prodotto il sistema Palamara, il sorteggio eliminerebbe alla radice il meccanismo per cui l’appartenenza a una corrente conta più del merito. Ogni magistrato avrebbe pari possibilità di accesso all’autogoverno, senza dover costruire consenso politico interno. C’è anche un argomento di genere: nelle consiliature dal 2002 al 2022 sono state elette appena 14 donne su 84 posti togati, a fronte di una magistratura composta per oltre il 53% da donne. Il sorteggio, si sostiene, potrebbe correggere questo squilibrio.

Terzo: l’Alta Corte Disciplinare come organo terzo e specializzato sottolinea un principio di buon senso: non può essere lo stesso CSM a gestire sia le carriere sia le sanzioni disciplinari. Separare le due funzioni aumenta la terzietà del sistema.

Il sistema attuale: pregi e difetti

Sarebbe disonesto non riconoscere i limiti dell’assetto vigente. Il caso Palamara è stato solo la punta di un iceberg. Il correntismo nella magistratura è un fenomeno antico, denunciato da tutti i presidenti della Repubblica dagli anni Settanta in poi senza che nessuno abbia trovato il modo di estirparlo. L’eccessiva influenza delle correnti sulle nomine, l’opacità dei meccanismi del CSM, la difficoltà a garantire accountability verso i cittadini: questi sono problemi reali, che non si risolvono ignorandoli.

Allo stesso tempo, il sistema attuale ha garantito per settantasette anni una magistratura formalmente indipendente, che ha condotto inchieste difficilissime, Mani Pulite, le indagini antimafia, in condizioni di pressione politica enorme. L’unità di carriera tra giudici e PM ha preservato una cultura giurisdizionale comune e una sensibilità condivisa verso le garanzie processuali. Questi non sono meriti trascurabili.

Il senso di questo voto

Torniamo a Montesquieu. Il principio di separazione dei poteri funziona solo se nessun potere può dettare le regole del gioco agli altri senza adeguate contropartite. Il vero interrogativo che questo referendum pone è: la riforma aumenta o diminuisce l’indipendenza effettiva del potere giudiziario? Molte costituzioni nel mondo proclamano l’indipendenza della magistratura, dall’Iran alla Russia ma l’indioendenza reale, concreta, vissuta nei tribunali ogni giorno, verrà mantenuta?

La risposta onesta è che non c’è una risposta semplice. Chi vota Sì sceglie di scommettere che la separazione delle carriere e il sorteggio spezzeranno il correntismo senza aprire la porta all’influenza politica. Chi vota No sceglie di scommettere che i rischi della riforma siano più gravi dei mali che intende curare. Entrambe hanno argomenti seri e legittimi dalla loro parte.

Quello che non è legittimo è non votare per indifferenza, o votare senza capire cosa si sta scegliendo. Un voto consapevole richiede la volontà di capire. E quella è stata dimostrata arrivando fin qui con la lettura. Fondamentale è informarsi da fonti certe. Diffidare delle semplificazioni propagandistiche, sia di chi grida alla “liberazione dalla magistratura” sia di chi agita lo spettro dell’autoritarismo, è un atto di igiene civica elementare. Questa riforma riguarderà la qualità della democrazia italiana per i prossimi decenni. Merita una seria attenzione.

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