Il 16 febbraio 2023 il consiglio di ministri ha deciso clamorosamente di porre fine alla cessione illimitata di cessione di credito di bonus fiscali, ponendo definitivamente una pietra sopra al superbonus 110%, norma varata dal governo Conte II il 19 maggio 2020; successivamente criticata prima dal governo Draghi, e poi bocciato successivamente anche dalla corte dei conti in quanto ritenuto un “incentivo distorsivo”.

Ma andiamo con ordine:

la norma è disciplinata dal art.119 del decreto legge 34/2020( decreto rilancio), la quale esplica che in caso di realizzazione di :

1.specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico

2.interventi di isolamento termico sugli involucri;

3.sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti

4.interventi antisismici .

I soggetti che ai sensi di legge sono abilitati a richiedere le agevolazioni fiscali sono invece:
1.condomini

2.persone fisiche al di fuori di attività di impresa, professioni, arti, che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento o siano conpropietari con altre persone fisiche di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distinte

3.istituti di case popolari

4.cooperative di abitazione

5.Onlus e associazioni di volontariato

6.società dilettantistiche e sportive , limitatamente a immobili adibiti a spogliatoi

come funziona la norma ed in particolare la cessione del credito?

L’art.1260 del codice civile stabilisce che il creditore, ovvero colui che ha diritto alla restituzione o prestazione da parte di un’altra persona, può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito , anche senza il consenso del debitore, ovvero colui il quale ha l’obbligo di restituire la prestazione , purché il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Nella fattispecie del superbonus questo trova applicazione quando il contribuente che sostiene una spesa per lavori edilizi e matura un credito, in una percentuale prestabilita rispetto alla spesa sostenuta. Il contribuente può utilizzare il credito in maniera diretta, compensando le proprie imposte nei confronti del fisco, oppure può scegliere di cedere il suo credito a una terza persona. In tal caso, il contribuente è detto cedente e il soggetto che riceve il credito è detto cessionario, con l’acquisto del credito da parte del cessionario stabilito liberamente tra le parti( ES. se ho un credito di 1500£ verso un altro soggetto, posso cedere il mio credito alle banche o agli istituti di credito e venire pagato dal cessionario la somma che in precedenza avevamo stabilito, esempio 3000£).

come vengono maturati i crediti? In base alla spesa che il soggetto abilitato spende per gli interventi, il fornitore può effettuare uno sconto in fattura da 0 fino all’intero importo della spesa compiuta( ES. se spendo 10.000£ , il fornitore può farmi uno sconto che può ammontare da un minimo di 0£ fino ad un massimo di 10.000£), il totale dello sconto più il 10% dello sconto stesso diventerà credito di imposta da maturare secondo le modalità precedentemente elencate.

L’art. 121 ha dato la possibilità di cedere il credito a chiunque, anche alle banche o agli istituti di credito. Inizialmente era possibile procedere ad un numero illimitato di cessioni; successivamente, a seguito del dl antifrodi del novembre 2021 e della legge di Bilancio 2022, il numero di cessioni è stato fortemente ridimensionato e sono subentrate anche cessioni qualificata.

In alternativa alla cessione del credito la norma prevedeva altre due diverse modalità di agevolazione: la detrazione delle spese in dichiarazione di redditi ( al pari di spese mediche, fondi pensione , farmaci non vengono quindi calcolate nella base imponibile delle imposte) , o direttamente lo sconto in fattura praticato da fornitori senza effettuare cessione del credito a soggetti terzi.

Quali sono le maggiori critiche al superbonus?

Numerose critiche sono state mosse al superbonus: in primis manca qualunque riferimento ad un probabile tetto ISEE, ovvero la misura può essere utilizzata da tutti indipendentemente dal reddito, favorendo così i redditi più alti ,generalmente infatti è questa fascia di reddito che possiede più immobili e ha maggiori disponibilità economiche da spendere nei lavori di ristrutturazione, inoltre non vi è nessun incentivo alla contrattazione di prezzi dei lavori, favorendo l’inflazione ( ovvero più alto è il costo della spesa, più alto sarà il credito maturato o la sconto nella dichiarazione di redditi) ; altro problema sorto originariamente era il mancato tetto al numero di volte cui fosse possibile accedere al superbonus, favorendo ancora una volta le fasce più alte di reddito; infine il superbonus ha fallito sia sul piano dell’efficienza energetica, poiché a fronte dei ben 15.952 milioni di euro spesi solo nel 2021 dallo stato sono stati raggiunti solo poco più del 1% degli edifici, sia sul rilancio dell’industria edile, poiché le imprese maggiormente beneficiarie di questa norma sono state perlopiù fittizie ,nate solo con lo scopo di accedere a questi bonus.

In sostanza questa norma ha creato numerose perplessità , visto anche la sua incompletezza, ed è andata praticamente a beneficio solo di quella parte di popolazione che non ne avrebbe avuto bisogno e non è servita al rilancio di un settore ,quello edilizio, duramente colpito dalla pandemia

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