tutèla s. f. [dal lat. tutela, der. di tutus, part. pass. di tueri «difendere, proteggere»] (fonte Vocabolario Treccani)

Il Jobs Act è legge.  Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a “tutele crescenti” è realtà. L’articolo 18 è di fatto ormai un’anticaglia, pronta per essere dimenticata una volta che le generazioni assunte a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del decreto saranno scomparse dai radar delle statistiche. Interessante notare come dietro la dicitura “tutele crescenti” non ci sia una difesa o una protezione per il lavoratore sul posto di impiego, ma sia anzi presente soltanto un aiuto, un indennizzo nel caso, niente affatto remoto, in cui il datore decida di interrompere il rapporto di lavoro. Non un paracadute quindi, nemmeno un materasso su cui atterrare: al massimo una cassetta di garze e bende per curarsi come possibile dopo la caduta.

La manovra varata dal Governo Renzi dopo un anno di mandato prevede infatti il reintegro (da sempre la migliore e più elementare forma di tutela nel mondo del lavoro) del lavoratore licenziato soltanto nei casi in cui alla base di tale provvedimento ci siano motivazioni di tipo discriminatorio, cioè ideologiche, razziali, sessuali o politiche. Il reintegro nei casi di licenziamento per motivi disciplinari saranno invece limitati a casi molto rari, di fatto assimilabili alle discriminazioni descritte poco prima. Ma il vero capolavoro di questa legge-delega è la “liberalizzazione” del licenziamento per motivi economici: in un periodo di forte crisi finanziaria per la maggior parte delle aziende del Paese si dà la possibilità al datore di lavoro di interrompere il proprio rapporto con l’impiegato “causa crisi”, secondo modalità imprecisate e paletti ancora non stabiliti, data la natura ampliabile del Jobs Act tramite decreti accessori. Nel caso in cui un giudice del lavoro dovesse però riconoscere che le motivazioni economiche date dall’azienda non erano tali o sufficienti da causare un licenziamento, anche collettivo, non ci sarà comunque alcun diritto a un reintegro ma solo a un indennizzo proporzionato al periodo lavorato dall’impiegato. Poniamo quindi caso, per assurdo, che un datore di lavoro allo scadere dei tre anni di rapporto “a tempo indeterminato” in cui lo Stato ha versato i contributi previdenziali al posto dell’azienda (decreto Poletti del 2014, di fatto un prologo al Jobs Act) decidesse di liberarsi di un lavoratore adducendo delle false motivazioni economiche dovrebbe pagare soltanto una “penale” di 6 mensilità come indennizzo, soltanto se riconosciuto come colpevole da un giudice, avendo però le mani libere in seguito di riassumere un nuovo lavoratore sfruttando le stesse agevolazioni per i primi tre anni di rapporto: un ciclo che definisce il paradosso del tempo indeterminato a termine.

Ma il Jobs Act non è solo questo. Saranno presenti due nuove sistemi di sussidi di disoccupazione: la Naspi (la nuova-Aspi, sistema antecedente del quale segue di fatto le linee fondamentali) e la Dis-Coll, prima forma di sostegno al reddito di lavoratori a progetto varata in Italia, destinata però a tipologie di lavoratori che presto potrebbero non esistere più. Infatti, a quanto dicono i rappresentanti del governo, in questo pacchetto di provvedimenti è prevista anche una scrematura importante del lavoro precario, grazie all’abolizione delle tipologie di contratto di collaborazione coordinate e continuative e quelle a progetto (co.co.co e co.co.pro). È interessante ancora una volta però vedere come, nella legge sbandierata come quella che proporrà il tempo indeterminato come base per tutti i contratti, si prosegua comunque sulla strada battuta dalla riforma Fornero prima (2012) e dal decreto Poletti poi perfezionando tutte le altre tipologie di lavoro a tempo determinato, quindi precario, come il contratto di somministrazione, a chiamata, lavoro accessorio (voucher) e apprendistato.

Le altisonanti “tutele crescenti del contratto di lavoro” di fatto non sono altro quindi che un maggiore corrispettivo in denaro nel caso di perdita del lavoro stesso: non riguardano la certezza di conservare il proprio impiego, anzi agevolano i datori di lavoro desiderosi di liberarsi di elementi indesiderati, le vere tutele crescenti sono quindi per le aziende, non per i lavoratori. Il probabile aumento di assunzioni a tempo indeterminato che potrebbe avverarsi prossimamente  sarà stimolato dalla decisione dello stato di pagare i primi anni di contributi dei neo-assunti unita alla consapevolezza di una solvibilità unilaterale del rapporto di lavoro, piuttosto che da un miglioramento generale del mondo dell’occupazione considerato ufficialmente come vero obiettivo del Jobs Act. Gli scenari successivi, quando dovessero venir meno gli aiuti del governo, non sono pronosticabili.

A quel punto sarà però certa l’obsolescenza dell’articolo 18, reduce vittorioso di anni di battaglie ma ormai valido solo per i vecchi contratti indeterminati e per i nostalgici del vecchio diritto al lavoro, fondamento della Costituzione Italiana e della tutela (stavolta sì nel significato etimologico del termine) dell’impiego privato.

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