Colpevoli fino a prova contraria. La detenzione carceraria nel pieno di una strage sanitaria
L’intera società italiana è vessata dalla restrizioni preventive contro il COVID-19, ma c’è una parte della popolazione che molti relegano in un angolo: i detenuti nelle carceri e tutto il personale penitenziario. Da anni la situazione nelle carceri è critica, ma dopo la diffusione del coronavirus è precipitata nel baratro. Dopo l’inizio delle ribellioni e delle fughe la popolazione carceraria è scesa da 60.000 a 58.000.
Michele Miravalle della Società Antigone afferma che la capienza delle carceri italiane si aggira a 50.000, quindi non hanno diritto al giusto spazio vitale. Di conseguenza il rischio di contagio è altissimo. Questa piaga affligge da decenni le carceri italiane, ma adesso costituisce anche un ostacolo per un possibile isolamento dei contagiati. Non vi è tutela nemmeno per il personale che è tenuto alla sorveglianza dei detenuti.
Ne è un esempio Parma: vi è un’intera sezione detentiva sottoposta a quarantena preventiva per un detenuto con sintomi para-influenzali e cinque poliziotti sono risultati positivi al COVID-19. A cercar di far valere i diritti del personale sono i sindacati SAPPE, OSAPP e SINEAPPE. Essi mettono in evidenza la carenza di mascherine e di protezioni per gli agenti.
Le richieste degli agenti e le rivolte non vengono ignorate dal Papa. Quest’ultimo durante l’Angelus chiede di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e comunica la sua preoccupazione per tutti coloro che sono costretti a vivere in gruppo.
Ma dopo le violente ribellioni dei carcerati, le richieste d’aiuto dei più esposti al contagio e l’appello dei sindacati quali provvedimenti ha deciso di intraprendere il Governo ?
La legge fa la sua parte
Nel decreto legge Cura Italia vengono confermate, all’articolo 123, le novità circolate finora sulle misure per alleggerire il sovraffollamento carcerario in questo momento di emergenza sanitaria. Esclusi dal beneficio i reati più gravi, i maltrattamenti in famiglia e lo stalking. Non potranno essere ammessi a tale procedura i detenuti ritenuti i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Ne sono interdetti quelli sottoposti al regime di sorveglianza particolare, coloro che sono stati sanzionati in via disciplinare in carcere e chi si è reso protagonista delle sommosse degli ultimi giorni. Infine con l’articolo 124 le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semi-libertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020. Questo decreto inoltre prevede che i detenuti debbano tenere un braccialetto. Ciò va in conflitto con il CSM, che prevede una fornitura tardiva dei suddetti braccialetti e boccia la proposta. Tuttavia è doveroso chiedersi: cosa è stato negli anni precedenti in termini legislativi?
Il 13 / 01 /2010 l’ex premier Silvio Berlusconi aveva già dichiarato lo stato d’emergenza penitenziaria a causa del sovraffollamento nelle carceri. In risposta a ciò venne stabilita la detenzione domiciliare per l’ultimo anno di pena, elevato poi ad un anno mezzo. Una delle condizioni alla detenzione domiciliare era una condotta eccelsa, rilevata e poi registrata nella relazione che ogni magistrato doveva sottoscrivere.
Dieci anni dopo,a causa della possibile strage sanitaria la relazione è abolita. Ogni minima intemperanza impedisce la detenzione domiciliare e le visite dei parenti sono state vietate. Dopo il provvedimento del mese di Marzo, per evitare che le rivolte si facciano sempre più accese, alcuni enti come la Tim e la Fondazione San Paolo hanno fornito dei cellulari ai detenuti.
Dunque è possibile dire che i loro diritti vengano tutelati oppure sono stati calpestati?
La preventiva mancanza di dignità
Per ricordare ciò a cui ha diritto la popolazione carceraria è doveroso soffermarsi all’articolo 27 della Costituzione:
“La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”.
Il sovraffollamento disumano delle carceri è un autentico attentato a quest’articolo che prevede tra l’altro il rispetto della dignità del carcerato e la sua rieducazione. Inoltre a fianco del sovraffollamento non si può dimenticare l’uso sproporzionato della carcerazione preventiva, degno di una visione che prevede il carcere anche quando sarebbero più giuste e più efficaci sanzioni immediate anche non detentive.
La detenzione preventiva in molti casi condanna l’individuo prima che si possa accertare in maniera definitiva che sia colpevole. Le restrizioni ai colloqui sono necessarie ma costituiscono una possibile miccia, per chi già non viene trattato come uomo ma piuttosto come un caso penale privo di dignità. La rieducazione non può avvenire se manca il minimo spazio vitale. La società dimentica che seppur colpevoli sono uomini come noi.
Direttore responsabile: Claudio Palazzi