Il MES: cos’è e perché se ne parla tanto

Il dibattito politico ed economico, si sa, va spesso a polarizzarsi verso parole ed espressioni che tendono sempre più ad entrare nella vita quotidiana di ognuno di noi. Alcuni dei più celebri esempi sono sicuramente: immunità di gregge, distanziamento sociale, COVID-19 in ambito sanitario e BCE, Troika, BOT e spread in ambito economico. Recentemente, però, in Europa è salito sul palcoscenico un nuovo “personaggio” (che in realtà esiste dal 2012, solo che molti non lo ricordano): il Meccanismo Europeo di Stabilità, spesso conosciuto come MES.

Si tratta in realtà di uno strumento finanziario previsto dall’UE, ma allo stesso tempo, indipendente da essa. Allo scopo di comprendere come sia riuscito a catalizzare su di sé l’attenzione di tutti i principali attori politici, italiani e non, proviamo a ripercorrerne brevemente la storia, il funzionamento e i principali aspetti che hanno fatto storcere il naso a molti.

La storia del MES e il motivo della sua nascita

Il MES, o ESM in inglese, è nato nel 2012, con lo scopo di dare all’UE un meccanismo di stabilizzazione finanziaria sul modello del Fondo Monetario Internazionale, ovvero un fondo in grado di emettere prestiti per quei paesi che si trovassero in difficoltà, ma solo sulla base di “rigide condizionalità”, come ribadito più volte all’interno del suo trattato istitutivo.

Le regole di questo strumento finanziario si possono trovare, oltre che all’interno del trattato istitutivo stesso, all’interno del terzo comma dell’articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), modificato proprio in occasione della sua creazione nel 2012. Inoltre, ulteriori regole si trovano all’interno di due Regolamenti dell’Unione, nello specifico il 472 e il 473 del 2013 (conosciuti come Two Pack).

Il MES raccoglie i capitali di cui è composto sia tramite il contributo degli stati membri, “solo” 80 dei suoi 700 miliardi, sia emettendo proprie obbligazioni, per i restanti 620.

Secondo autorevoli costituzionalisti, tra cui Alessandro Mangia, il MES sarebbe un escamotage per poter ovviare alla relativa impotenza della BCE rispetto ai poteri e alle funzioni di cui dispongono le altre banche centrali del mondo. In particolare, all’interno del suo testo, “MES: L’Europa e il Trattato impossibile”, l’autore ci spiega come si tratterebbe di un tentativo di colmare alcune lacune risalenti al Trattato di Maastricht del 1992, col quale venne istituita l’UE stessa.

La BCE, nello specifico, non ha funzioni di prestatore di ultima istanza (LOLR, in inglese), almeno non nei confronti degli stati membri. Col Trattato di Maastricht, infatti, ricordiamo che questo tipo di operazione è, per la BCE, espressamente vietata dall’art. 104. E, come ci ricorda il recente ultimatum della Corte Costituzionale Tedesca, i paesi dell’Unione (sopratutto quelli del Nord) sono determinati a mantenere le cose come stanno.

Ed è proprio qui che dovrebbe venire in sostegno questo Fondo, addirittura istituito con un trattato indipendente dall’UE. Il paradossale risultato è che, se un giorno l’UE non dovesse più esistere più, non per questo verrebbe meno l’esistenza dello strumento stesso.

Chi conosce l’UE sa bene come le questioni giuridiche siano le più importanti e al contempo le più problematiche: i paesi che ne fanno parte hanno avuto spesso interessi ed obiettivi divergenti e ciò ha comportato la nascita di uno degli ordinamenti più particolari (ed ambigui) al mondo. Andiamo dunque ad approfondire questa materia, cercando di mettere in luce le criticità sollevate.

Vecchio e nuovo MES

Il motivo principale dell’ostilità nei confronti di quest’organizzazione internazionale risiede nelle condizionalità “rigide” (come lo stesso trattato istitutivo le definisce) con le quali viene assicurato il rispetto di alcuni particolari parametri macroeconomici.

Queste condizionalità hanno portato, nei paesi in cui sono state applicate, a gravissime conseguenze in termini di costi umani e sociali. Tali conseguenze sono state appurate anche dal Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani, che nel caso della Grecia, ha evidenziato, con un report, gravissime perdite dal punto di vista della spesa sanitaria e quindi una grave violazione del diritto all’assistenza sanitaria.

Ironicamente, lo stesso strumento che anni fa fu utilizzato per ridurre le spese sanitarie, viene ora proposto per sostenerle. Gentiloni e Dombrovskis, rispettivamente Commissari per l’economia e per la stabilità finanziaria, con una lettera, hanno tentato di rassicurare tutti gli attori coinvolti.

In questa missiva, si legge, che i due Commissari ritengono che le condizioni particolari in cui versa l’Eurozona permettono una parziale disapplicazione di alcuni articoli dei regolamenti, per renderlo più flessibile e più adatto alla gestione dell’emergenza sanitaria. Nello specifico, sono diversi gli articoli per i quali non vi sarebbe “spazio di attivazione”, come l’articolo 3 comma 3 e il 3 comma 4 del Reg. 472/2013, relativi alle addizionali comunicazioni sul sistema finanziario, ma anche l’articolo 3 comma 7 e il 14 comma 2 e 4, dello stesso regolamento.

Sono molti i dubbi, tuttavia, che rimangono irrisolti. Come abbiamo visto, infatti, non è solamente il Regolamento 472 del 2013 a disciplinare il MES, ma c’è anche il suo trattato istitutivo e l’articolo 136 del TFUE. Inoltre, come ricorda Alessandro Mangia, in una recente intervista: “l’ottima lettera di Gentiloni e Dombrovskis esprime solo la posizione della Commissione al presidente dell’Eurogruppo. E non ha nessun valore formale. Si dice che, secondo la Commissione, il Regolamento 472/2013 non dovrebbe “essere attivato” nelle parti che lei richiama. Ma questo non ha nessun valore giuridico”.

In altre parole, si tratterebbe solo di una rassicurazione senza alcun tipo di vincolo, che rappresenta solo l’opinione di chi la esprime. Il mancato utilizzo delle procedure giuridiche formali per disapplicare parzialmente le regole del MES non manca di sollevare più di qualche perplessità.

Vale lo stesso discorso per il recente statement dell’Eurogruppo, nel quale si legge che l’unica condizionalità richiesta sarà quella di indirizzare le spese verso la sanità. Tuttavia, si legge altresì che: “La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza. Dopo, gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità”.

Insomma, da un lato si rimane scettici perché queste dichiarazioni non hanno un valore vincolante (e sono in aperto contrasto con i trattati e i regolamenti europei), mentre dall’altro viene comunque ribadita la necessità di un rientro ex-post all’interno dei parametri stabiliti.

La posizione dell’Italia

Se la Francia ha già deciso che non ne farà uso, l’Italia è ancora divisa al suo interno. Se da un lato ci si riferisce ad un eventuale rifiuto come a “buttare i soldi dalla finestra”, dall’altra c’è anche chi invece parla di “cappio al collo”.

E’ evidente che nessun prestito potrà mai essere veramente “senza condizioni” o “senza controlli”, come ricorda anche Tommaso Monacelli, professore ordinario di Economia all’Università Bocconi di Milano, che ha recentemente paragonato il MES ad una polizza anti-incendio comune. Infatti, secondo l’economista, i controlli sarebbero necessari per capire se un eventuale incendio viene causato da un vicino fumatore o da un imprevedibile cortocircuito.

Il vero problema, tuttavia, è, come abbiamo visto, giuridico. L’ambiguità e l’atipicità del diritto europeo lo rendono unico al mondo, ma allo stesso tempo rendono difficile capire veramente di cosa si sta parlando. Il progetto è ancora molto frammentato e poco chiaro, frutto di un percorso in cui gli stati hanno dimostrato interessi diversi (per non dire contrapposti). In un momento di emergenza come questo, tuttavia, è necessario saper mettere da parte i contrasti, ponendo al centro la lotta all’emergenza.

Direttore responsabile: Claudio Palazzi

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